IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica
4 febbraio  1965,  n.  115,  il  quale  prevede  che  con decreto del
Presidente   della   Repubblica   si   procede  alla  modifica  delle
circoscrizioni territoriali degli Ordini dei giornalisti;
  Ritenuto   di   dover  procedere  all'istituzione  dell'Ordine  dei
giornalisti per la regione Molise;
  Sentiti  il  Consiglio  nazionale dell'Ordine dei giornalisti ed il
Consiglio interregionale del Lazio e Molise;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 2004;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
4 febbraio 1965, n. 115, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  1  (Circoscrizioni  territoriali).  -  Le  regioni di cui al
quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i
comuni  sede  dei  Consigli dei relativi Ordini sono determinati come
segue:
     1) Piemonte; sede del consiglio: Torino;
     2) Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta;
     3) Lombardia; sede del consiglio: Milano;
     4) Veneto; sede del consiglio: Venezia;
     5) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento;
     6) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste;
     7) Liguria; sede del consiglio: Genova;
     8) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna;
     9) Marche; sede del consiglio: Ancona;
    10) Toscana; sede del consiglio: Firenze;
    11) Umbria; sede del consiglio: Perugia;
    12) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila;
    13) Lazio; sede del consiglio: Roma;
    14) Campania; sede del consiglio: Napoli;
    15) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro;
    16) Puglia; sede del consiglio: Bari;
    17) Basilicata; sede del consiglio: Potenza;
    18) Sicilia; sede del consiglio: Palermo;
    19) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari;
    20) Molise; sede del consiglio: Campobasso.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2004

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 72
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.):
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  del  quinto comma dell'art. 1
          della  legge  3 febbraio  1963,  n.  69  (Ordinamento della
          professione  di  giornalista):  «Le  funzioni relative alla
          tenuta  dell'albo,  e quelle relative alla disciplina degli
          iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di
          regioni  da  determinarsi  nel Regolamento, da un Consiglio
          dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.».